Molti soggetti (aziende, professionisti, privati) incontrano gravi difficoltà per essere pagati. Ecco le fasi da affrontare per veder soddisfatto il credito. 1. È buona prassi (non necessaria) iniziare inviando diffida di pagamento con costituzione in mora con lett. racc. ar o pec. 2. Decorso il congruo termine assegnato (di solito 15 gg) dal ricevimento della diffida, dal rifiuto di riceverla o dalla compiuta giacenza, inizia la fase giudiziale. Con certi requisiti e prove (fatture e estratto autentico delle scritture contabili con autentica notarile o impegni scritti), può proporsi ricorso per decreto ingiuntivo da notificare al debitore. In certi casi il d.i. può ottenersi da subito provvisoriamente esecutivo; altrimenti il debitore ha 40 gg di tempo in cui o paga, o non fa nulla (il d.i. diviene definitivamente esecutivo), o fa opposizione instaurando una causa ordinaria e contestando il credito (se l′opposizione non è fondata su prove decisive, in genere in prima udienza il d.i. è comunque dichiarato provvisoriamente esecutivo). Se non si può fare d.i., può intentarsi una causa ordinaria che accerti il credito: la sentenza finale è anch′essa titolo esecutivo. 3. Ottenuto il titolo munito di formula esecutiva e pagata l′imposta di registro, si notifica precetto intimando di pagare entro 10 gg. Può partire da qui chi possiede titoli particolari es. cambiali o assegni protestati o atti notarili. 4. Passato anche tale tempo, parte l′esecuzione con il pignoramento di beni immobili, mobili registrati (auto, moto, navi), mobili od oggetti o denaro contante, stipendi, tfr, pensioni, conti correnti bancari o postali, titoli, affitti... Se non ci sono beni per soddisfarsi, ogni spesa sarà stata vana: quindi anzitutto è buona norma svolgere ogni indagine del caso per verificare la solvibilità del debitore e individuare subito la strategia. Si noti: persone fisiche, ditte individuali e società di persone (snc, sas) rispondono con tutti i beni anche personali; società di capitali (srl, spa) rispondono solo con i beni sociali. In casi gravi, se il debitore è un′imprenditore commerciale in stato di insolvenza, può proporsi istanza di fallimento.