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30-04-2021
CON LA RIABILITAZIONE LA FEDINA PENALE RITORNA INCENSURATA
Ecco l′elenco dei requisiti da provare per ottenere il beneficio
1. Devono essere passati 3 anni (recidive più gravi: 8 anni; delinquenti abituali, professionali, per tendenza: 10 anni) dall′esecuzione o altrimenti estinzione (es. condono per indulto) della pena principale. Non vi è diritto se il reo fu sottoposto a misura di sicurezza con provvedimento non revocato. 2. Si deve aver adempiuto gli obblighi civili derivanti da reato cioè risarcito almeno in parte le parti offese (anche se non l′hanno chiesto, se non erano costituite parte civile, se la sentenza non condanna a ciò, se l′azione civile è prescritta). 3. Si deve aver pagato le spese processuali, anche l′eventuale mantenimento in carcere, se dovute, se non c′è remissione del debito, se non c′è impossibilità ad adempiere (es. condizioni economiche personali modeste rispetto al danno o rifiuto dell′offerta fatta, formale o comunque seria per importo, concreta, attuale). Se vittima o eredi sono irrintracciabili vanno fatte attività riparatorie es. donazioni ad associazioni senza scopo di lucro a cura o tutela di interessi generali o collettivi simili (ambiente, paesaggio, patrimonio artistico, sicurezza sul lavoro). 4. Si deve aver tenuto buona condotta, effettiva e costante (meglio non aver commesso reati dopo, ma il Giudice valuta discrezionalmente ogni caso): es. impegno riposto nel lavoro, studio, famiglia, attività socialmente utili svolte. La richiesta rigettata irrevocabilmente per difetto del requisito è riproponibile solo dopo 2 anni. Va fatta istanza al magistrato di sorveglianza competente per materia e territorio (CdApp per misure di prevenzione). Non si pagano spese, bolli, diritti. L′ufficio cura l′istruttoria, acquisisce copie di sentenze e certificati penali, svolge verifiche pure in polizia. Per domande non manifestamente infondate o inammissibili fissano udienza di trattazione (dev′esserci un legale). Il beneficio (se non si scelgono altri effetti estintivi automatici) estingue pene accessorie ed effetti penali della condanna. Quelle perpetue si estinguono dopo 7 anni se perdura la buona condotta. Il beneficio è revocato di diritto se in quei 7 anni si compie altro delitto non colposo riportando pena della reclusione di almeno 2 anni o altra più grave. Tratto da un mio articolo pubblicato su "Il Quindicinale" n. 961 di giovedì 04.07.2019