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30-04-2021
FALLIMENTO E BANCAROTTA
La procedura concorsuale ed i reati previsti dalla legge fallimentare
Iniziamo dalla curiosa etimologia del secondo termine, bancarotta, banco-rotto: in epoca romana e poi medievale commercianti in denaro, banchieri e cambiavalute lavoravano a un tavolo, la mensa argentaria, ove mettevano i denari necessari per gli affari del giorno; chi non pagava i debiti aveva il tavolo fatto a pezzi e doveva ritirarsi. Il fallimento è una procedura concorsuale civilistica: l′impresa in stato di insolvenza, non più in grado di pagare regolarmente, è congelata e affidata a un soggetto terzo (curatore) che liquida l′attivo rimasto e prova a pagare tutti i creditori, secondo la par condicio, attribuendo a ognuno una stessa percentuale del credito ma dando preferenza a chi ha titoli privilegiati. La bancarotta è il reato in cui incorre l′imprenditore fallito che commette irregolarità. Commette b. fraudolenta (pena, la reclusione da 3 a 10 anni), il fallito che, anche durante il fallimento: 1) distrae, nasconde, dissimula, distrugge o dissipa tutti o parte dei suoi beni o, per recar danno ai creditori, espone o riconosce debiti inesistenti; 2) sottrae, distrugge o falsifica, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o per recar danno ai creditori, tutti o parte dei libri o altre scritture contabili o li tiene in modo da non far ricostruire il patrimonio o i movimenti d′affari (b. documentale). Pena da 1 a 5 anni per il fallito che, prima o durante il fallimento, per favorire creditori a danno di altri, fa pagamenti o simula titoli di prelazione (b. preferenziale). C′è b. semplice (pena da 6 mesi a 2 anni) per il fallito che: 1) fa spese personali o familiari eccessive per la sua condizione economica; 2) consuma gran parte del patrimonio in operazioni di pura sorte o manifestamente imprudenti; 3) compie operazioni di grave imprudenza per ritardare il fallimento; 4) aggrava il dissesto, non richiedendo la dichiarazione di fallimento o con altra colpa grave; 5) non paga i debiti assunti in un previo concordato preventivo o fallimentare; 6) nei 3 anni prima della dichiarazione di fallimento, o dall′inizio dell′impresa, non tiene o tiene in modo irregolare o incompleto le scritture contabili prescritte per legge. tratto da un mio articolo pubblicato su "Il Quindicinale" n. 874 di giovedì 30.07.2015