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27-05-2021
È UN CRIMINE METTERE AI CANI IL COLLARE ANTIABBAIO
Si commette il reato non di maltrattamenti ma di abbandono di animali
Oggi il The Guardian titolava proprio sui diritti degli animali: animals to be formally recognised as sentient beings in landmark UK law (gli animali saranno formalmente riconosciuti come esseri senzienti nella legge quadro inglese). Già un decennio fa l′art. 7 della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia stabiliva che nessun animale da compagnia deve essere addestrato con metodi che possono danneggiare la sua salute e il suo benessere, in particolare costringendo l′animale a oltrepassare le sue capacità o forza naturale, o utilizzando mezzi artificiali che causano ferite o dolori, sofferenze e angosce inutili". La legge italiana di ratifica 04.11.2010 n. 201 ha introdotto nel codice penale, Libro secondo, un Titolo IX bis, relativo ai delitti contro il sentimento per gli animali. Queste le tappe fondamentali della legislazione che si è fatta carico di tradurre in norme le esigenze, sempre più sentite, di tutela degli animali domestici. Parallelamente la Suprema Corte giudica reato - seppure la loro immissione sul mercato ad oggi sia consentita - applicare ai cani i c.d. collari anti-abbaio, aventi la caratteristica di produrre, emanare e trasmettere all′animale scosse o altri impulsi elettrici, all′abbaiare del cane o con comandi a distanza. Cass. pen., Sez. III, sent. 03.10.2017- 24.01.2018 n. 3290. Un uomo è tratto a giudizio per aver detenuto alcuni cani setter in un recinto esterno muniti di collari anti-abbaio: i collari funzionavano, infatti i cani non avevano abbaiato all′avvicinarsi degli agenti all′atto del sopralluogo; ed erano indossati abitualmente, come poi confermato da un teste. Accusato del più grave reato (delitto) di maltrattamento ex art. 544 ter c.p., l′uomo è condannato alla pena di 800 di ammenda dal Tribunale di Verona per il più lieve reato (contravvenzione) di abbandono di animali ex art. 727 c.p., comma secondo, poiché, pur non avendo causato lesioni ai cani, comunque li ha detenuti in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze. La Cassazione conferma la condanna: anche se i cani erano stati trovati in buona salute e i collari servivano solo a non disturbare i vicini, il reato sussiste, perché non serve la volontà del soggetto agente di infierire sull′animale, nè che esso riporti lesioni all′integrità fisica, potendo la sofferenza consistere in soli patimenti. L′uso di tali collari integra una forma di addestramento fondata solo su stimoli dolorosi tali da incidere sensibilmente sull′integrità psicofisica dell′animale. Cass. pen., Sez. III, sent. 16.01.2020- 07.04.2020 n. 11561. Un uomo è tratto a giudizio per aver usato sul cane, anche se per finalità educative o di addestramento, un collare produttivo di scosse elettriche trasmesse con comando a distanza: i Carabinieri, durante un servizio di controllo venatorio, accertano che sono applicati due elettrodi posti a diretto contatto con la pelle dell′animale, senza i prescritti tappi di copertura. L′uomo è condannato alla ben più elevata pena di 5.000 di ammenda dal Tribunale di Siena, anche lui ex art. 727/2 c.p. La Cassazione conferma la sentenza e condanna anche il soggetto a pagare le spese processuali e versare ulteriori 2.000 alla Cassa delle Ammende. Non rileva la condotta in sè di uso del collare come strumento di addestramento, ma le conseguenze prodotte, sia sofferenze fisiche sia effetti sul sistema nervoso, poiché si addestra tramite lo spavento e la sofferenza. Aggiornamento di un mio articolo pubblicato su "Il Quindicinale" n. 955 di giovedì 25.04.2019