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27-05-2021
IL FIDEIUSSORE PUÒ OPPORRE ALLA BANCA LA PROPRIA QUALITÀ DI CONSUMATORE
Sollevando eccezione di incompetenza territoriale può sganciare la sua causa da quella del debitore principale
Anche un semplice privato cittadino può prestare fideiussione, poniamo, per garantire il mutuo contratto da una società con una banca. La garanzia si può prestare anche solo per motivi personali e affettivi, ad es. per fare un favore al legale rappresentante o amministratore della società. Ma se la società debitrice principale non paga, il malcapitato fideiussore sarà chiamato a rispondere del debito: che fare? Ci è capitato che un fideiussore ricevesse decreto ingiuntivo emesso da un Tribunale (Bolzano) vicino alla sede della banca e competente a decidere anche sulla società debitrice principale, quale professionista; ma senza alcuna relazione con il fideiussore (che aveva residenza, domicilio eletto, beni, redditi nel circondario di Treviso). Si è proposta opposizione sollevando questa eccezione: il fideiussore, essendo consumatore, aveva diritto a celebrare il processo a Treviso e non a Bolzano. Ottenuta la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, in apposita udienza anticipata, e fallito il tentativo di mediazione obbligatoria, il Giudice ha pronunciato subito sentenza: il fideiussore ha vinto e ottenuto la revoca del decreto. A prescindere dal foro scelto dalle parti, il foro del consumatore resta una competenza inderogabile per legge e prevale su qualsiasi altro foro concorrente o alternativo. La Cassazione ha superato la pregressa ricostruzione (sentenze dal 2011 al 2016) con un più recente orientamento conforme a quello comunitario. Ora la giurisprudenza di legittimità valorizza la qualità di consumatore del fideiussore anche se il debitore principale assume la veste di professionista: i processi vengono spostati e i due giudizi separati (debitore principale da un lato, fideiussore dall′altro) e la causa del fideiussore è rimessa avanti al foro del consumatore. Ciò perché il contratto di garanzia o fideiussione, sebbene, quanto all′oggetto, sia accessorio rispetto a quello principale, quanto alle parti contraenti è un atto distinto, quando è stipulato tra soggetti diversi; dunque va valutata la qualità in cui hanno agito le parti del contratto di garanzia o fideiussione. Cioè contratto accessorio non significa che il fideiussore sia il duplicato del debitore principale e diventi anch′egli, da consumatore, professionista: ogni contraente conserva la propria natura. Il fideiussore sarà allora consumatore se il mutuo esula dalla sua attività professionale e se egli nella società non ha rilevanti collegamenti funzionali, non riveste incarichi sociali o qualifiche o ruoli significativi, non ha poteri decisionali o di amministrazione, non partecipa alla distribuzione di rilevanti utili né detiene partecipazioni non trascurabili al capitale sociale, insomma non vi ha interessi diretti imprenditoriali né vi presta collaborazioni occulte. Talora perfino il semplice socio che garantisce debiti societari è considerato consumatore. Le clausole contrattuali che fissano una diversa competenza sono inefficaci perché contrarie alla legge ed a foro inderogabile, in particolare se non specificamente approvate. Per sollevare fondatamente l′eccezione di incompetenza territoriale, non devono esistere altri possibili criteri di collegamento con il foro scelto dalla banca.