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30-04-2021
CHI PAGA IL CONSULENTE TECNICO D′UFFICIO
Il principio della soccombenza (chi perde paga) non vale per il perito della causa
Il CTU è il perito nominato dal Giudice per avere un ausilio nel valutare questioni tecniche nel processo (es. un medico, ingegnere, geometra, architetto, ragioniere o commercialista, psicologo, grafologo). Finita la causa, di regola la parte che perde deve pagare tutte le spese di lite; ma ciò non vale per l′onorario del tecnico: la giurisprudenza obbliga entrambe le parti a pagarlo. Premetto che la ctu è strutturata come un aiuto fornito al Giudice da un suo collaboratore esterno all′ordine giudiziario, piuttosto che come mezzo di prova; costituisce un atto necessario del processo che l′ausiliario compie in funzione dell′interesse generale superiore della giustizia e dell′interesse comune delle parti del giudizio in cui è resa, che va oltre l′interesse proprio e particolare delle singole parti; pertanto l′obbligo di pagarlo prescinde dalla ripartizione delle spese tra le parti, e anche dal loro regolamento finale contenuto in sentenza, perché il principio della soccombenza attiene solo ai rapporti interni tra le parti e non opera nei confronti dell′ausiliario. L′obbligo verso il CTU grava su tutte le parti in solido tra loro quindi il CTU non è tenuto a rivolgersi a ciascuna parte per la rispettiva quota ma può liberamente scegliere a chi rivolgersi per esigere l′intero suo credito; solo l′avvenuto pagamento libera tutti i debitori e impedisce ogni azione nei loro confronti da parte del comune creditore. Poi chi ha pagato potrà agire in regresso contro gli altri per farsi restituire se e quanto è di loro spettanza. Differenza di forma: contro la parte perdente il CTU ha già il decreto giudiziale di liquidazione del compenso che è di per sé titolo esecutivo e non è superato dalla sentenza di merito; mentre, contro la parte vittoriosa, il CTU non può usare quel titolo poiché la sentenza (o il titolo giudiziale) pronunciata fra un creditore e uno dei debitori in solido non ha effetto nei confronti degli altri, ma può ottenere un decreto ingiuntivo e addirittura può adire il giudice civile con una domanda autonoma e indipendente, iniziando un nuovo processo anche contro il vincitore. tratto da un mio articolo pubblicato su "Il Quindicinale" n. 876 di giovedì 17.09.2015