Ricerca libera
30-04-2021
LA DIFFERENZA TRA ESSERE SEPARATI E DIVORZIATI
Assegni, trattamento di fine rapporto, pensioni di reversibilità e diritti successori
Spesso mi chiedono: una volta separati, cosa cambia divorziando? All′atto del divorzio possono ridiscutersi tutte le condizioni della separazione: su figli e assegni (che peraltro mutano natura). Esistenza e importo degli assegni possono variare se sono cambiate le condizioni economiche e patrimoniali dei coniugi: se uno di essi o entrambi hanno cambiato, perso o trovato lavoro o se il loro reddito è diverso. Il TFR è l′indennità spettante al lavoratore subordinato alla cessazione del rapporto. Chi è divorziato ha diritto, se non si è risposato ed è titolare di assegno divorzile versato con cadenza periodica (non in unica soluzione), a una percentuale del TFR percepito dall′ex coniuge che smette di lavorare, pur se ciò avviene dopo la sentenza di divorzio: trattasi del 40% del TFR totale riferibile agli anni in cui rapporto di lavoro e matrimonio sono coincisi (compreso anche il tempo della separazione). La legge nulla dice di chi è separato e la giurisprudenza prevalente nega anche a questi il diritto a quota del TFR. La pensione di reversibilità è l′importo erogato ai familiari superstiti in caso di morte di un lavoratore, pensionato o no. In caso di morte dell′ex coniuge divorziato, lavoratore, non risposato, l′altro ha diritto, se non si è risposato ed è titolare di assegno divorzile periodico, a tale pensione, se il rapporto di lavoro era anteriore alla sentenza di divorzio. Se invece il lavoratore si era risposato, il Tribunale divide tale pensione tra le due mogli (o i due mariti) del coniuge defunto, in base alla durata dei rispettivi matrimoni. Qui può far domanda all′INPS sia chi è divorziato sia chi è separato; anzi il divorzio potrebbe far cadere le condizioni per percepire il beneficio. In caso di morte, chi è separato resta erede legittimario dell′ex coniuge e la quota spettantegli per legge, non essendo disponibile, non può essergli tolta neppure per testamento. Ma, se la separazione era con addebito, chi è separato ha diritto solo a un assegno vitalizio, se godeva degli alimenti a carico del coniuge defunto al momento della morte. Solo chi è divorziato perde i diritti successori. tratto da un mio articolo pubblicato su "Il Quindicinale" n. 906 di giovedì 02.02.2017